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ai sensi del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito,
con modificazioni, in legge 27 febbraio 2008 n. 30, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani
residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno
2008 gli elettori residenti temporaneamente all'estero per motivi di
servizio o missioni internazionali, ai fini dell'esercizio di voto
per corrispondenza, possono presentare relativa domanda al Comando,
alle amministrazioni di appartenenza o all'ufficio consolare entro
il 9 marzo 2008.
L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero può
essere revocato dal cittadino interessato mediante espressa
dichiarazione da inviare all'ufficio consolare entro e non oltre il
21 marzo 2008.
Gli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno
revocato la domanda nei termini e con le modalità sopra descritte,
non possono esercitare il diritto di voto nel territorio nazionale.
DECRETO
LEGGE 15 FEBBRAIO 2008, N°24
LEGGE 27
FEBBRAIO 2008, N°30
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