Voto dei cittadini temporaneamente all'estero

ai sensi del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2008 n. 30, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008 gli elettori residenti temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, ai fini dell'esercizio di voto per corrispondenza, possono presentare relativa domanda al Comando, alle amministrazioni di appartenenza o all'ufficio consolare entro il 9 marzo 2008.
L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero può essere revocato dal cittadino interessato mediante espressa dichiarazione da inviare all'ufficio consolare entro e non oltre il 21 marzo 2008.
Gli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le modalità sopra descritte, non possono esercitare il diritto di voto nel territorio nazionale.

DECRETO LEGGE 15 FEBBRAIO 2008, N°24
LEGGE 27 FEBBRAIO 2008, N°30

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